Giovedi, 24 Maggio 2012

Ultimo aggiornamento23.05.2012 23:40

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La servitù di passaggio

La servitù è un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente ad un diverso proprietario. Quando la servitù è di passaggio (o di passo), il passo può esercitarsi a piedi, con animali o con mezzi meccanici.

Il diritto di servitù è un tipico diritto reale e  nasce in forza di un contratto (scritto) o per usucapione (con il decorso di un tempo di esercizio di almeno 20 anni). Nella  servitù di passo -  tipicamente agraria - vi è un fondo dominante ed un fondo servente; il fondo dominante è quello che beneficia del diritto, il fondo servente è quello gravato. La servitù di passaggio richiede precise modalità di svolgimento e comporta il pagamento di un congruo indennizzo da parte del beneficiario.

Detto indennizzo, se non è concordato dalle parti, è stabilito dal giudice secondo criteri tecnici o di equità. Si discute se la recinzione di un fondo o l'apposizione di un cancello possa costituire ostacolo o disturbo per l'esercizio della servitù. In verità tali opere sono possibili purché si garantisca al titolare del diritto di passo di poterne usufruire stabilendo, ad esempio, un varco aperto nella recinzione oppure, in caso di apposizione di cancello, consegnando le chiavi all'esercente la servitù.

La servitù nasce con un determinato contenuto che deve essere rispettato dai soggetti interessati; il passo a piedi non può trasformarsi in passo con mezzi meccanici; il passo con animali non può trasformarsi in passo con mezzi meccanici; il passo con carri agricoli o mezzi di locomozione può invece trasformarsi in passo con mezzi meccanici agricoli, costituendo questi ultimi un'evoluzione degli originali mezzi di trasporto. La servitù può essere “spostata” se l'originario esercizio diventa più gravoso per il fondo servente o se è necessario effettuare lavori, riparazioni, miglioramenti; in tale ipotesi il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario del fondo dominante un “percorso”  egualmente comodo per l'esercizio del diritto reale e questi non può rifiutarlo.
 
Avv Irene Coppola

Commenti 

 
#1 Ospite 2010-05-11 22:25
Salve, abito in una strada dove l'ultimo proprietario aveva diritto di passaggio con carro trainato da cavallo; sulla strada da oltre venti anni sotto il mio balcone ho un sedile in pietra che non ostacola il passaggio, l'ho sostituito con una panchina della stessa larghezza e il mio vicino pretende che la tolga altrimenti non può passare con il camion. Vorrei sapere se è giusto visto che il passaggio era solo per il carro e che comunque può lo stesso passare anche con la macchina.
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