L’eccezionale ondata di maltempo ha causato, com’è noto, ritardi e cancellazioni di treni ed aerei ed ha creato forti disagi ai viaggiatori.
Molti treni hanno subito fino a 5 ore di ritardo, altri invece sono stati addirittura soppressi e al Nord Est le Ferrovie dello Stato sono andate letteralmente in tilt per il gelo degli scorsi giorni.
Si stima che fra problemi nelle autostrade, voli e treni in ritardo siano stati almeno 5 milioni gli italiani coinvolti. Come fare allora ad ottenere rimborsi nel caso di ritardi o cancellazioni? In linea generale, il nuovo Regolamento comunitario entrato in vigore il 13 dicembre scorso prevede precisi obblighi di informazione (sugli orari previsti di partenza e di arrivo) e di assistenza gratuita ma, se nel caso di ritardi o cancellazioni aeree si può usufruire di tutele stabilite da norme europee, per il traffico ferroviario queste tutele non esistono. Trenitalia, infatti, rimborsa solo il 25% del costo del biglietto solo dopo 60 minuti di ritardo e non concede bonus se il treno fa ritardo a causa del maltempo o nell’eventualità di non funzionamento di aria condizionata o riscaldamento. Se il convoglio, invece, non parte e si rinuncia al viaggio il rimborso è previsto.
I passeggeri hanno obbligo di soccorso e di assistenza nel caso il treno si fermi all'improvviso a causa di un guasto o di condizioni del tempo avverse. Se tale soccorso non viene prestato, i viaggiatori avranno la possibilità di richiedere un risarcimento danni nei confronti delle Ferrovie. L'azione legale, dal primo gennaio 2010, è proponibile anche sotto forma di class action, cioè di azione collettiva.
Per quanto riguarda i viaggiatori che utilizzano l’aereo, coloro che non si imbarcano per overbooking o perché il volo è stato annullato a causa di maltempo o guasti, hanno davanti a sé varie possibilità di azione. Hanno cioè diritto ad essere imbarcati sul primo volo utile in partenza senza pagare alcuna differenza di prezzo ed è previsto, inoltre, un indennizzo automatico calcolato sul ritardo accumulato prendendo il nuovo volo. La cifra del rimborso varia da un minimo di 150 a un massimo di 600 euro, a seconda della distanza (maggiore è la distanza e più alto è il margine di ritardo all'arrivo). Infine, chi rimane a terra deve essere assistito: si possono fare telefonate e inviare fax senza pagare nulla e si ha diritto a vitto e alloggio gratis in caso di disagi prolungati. Nel caso in cui, inoltre, si rinunci a partire, alla fine, si ha diritto all’intero rimborso del biglietto.
L’eccezionalità della situazione di questi giorni ha spinto, però, le associazioni dei consumatori a chiedere a Trenitalia il rimborso ‘straordinario’ dei biglietti per i passeggeri che hanno subito ritardi di almeno 30 minuti, alla partenza o all’arrivo, una misura prevista in altri paesi europei colpiti dall’ondata di gelo, come ad esempio in Spagna dalla Renfe, l'impresa pubblica che gestisce il trasporto ferroviario. Si è sostenuto che "Non vi sono le cause di forza maggiore che escludono gli obblighi di rimborso e assistenza; il nuovo regolamento di Trenitalia parla di catastrofi naturali come tempeste, inondazioni, smottamenti, frane, cosa evidentemente diversa da una nevicata di trenta centimetri".
Trenitalia, di rimando, ha precisato che per le oltre 7.000 persone che hanno deciso di non viaggiare e' stato predisposto in via straordinaria il rimborso integrale del biglietto. Riguardo agli indennizzi per i ritardi, che per tali circostanze non sono previste dalla normativa in vigore, Trenitalia ha comunicato che sta valutando altre forme di attenzione e di compensazione.
Nel frattempo che la situazione trovi una soluzione definitiva, il consiglio a tutti coloro che hanno subito ritardi, cancellazioni e disagi in genere è di fare, comunque, ricorso per ottenere il rimborso del biglietto: per i ritardi dei voli dopo le tre ore, per i treni comunque dopo 1 ora – come si diceva - ed in autostrada anche dopo un ora di ritardo esistono regolamenti comunitari, sentenze di Corte Europea e precedenti giurisprudenziali italiani che consentono di sancire il diritto dell’utente.
In caso di danni maggiori, come problemi nei pacchetti di viaggi, occorre estendere il ricorso anche ai tour operators con la classica raccomandata alla agenzia di viaggi chiedendo il risarcimento del c.d. “danno da vacanza rovinata”.
AVV FRANCESCO PAOLO VOLPE






