Giovedi, 24 Maggio 2012

Ultimo aggiornamento23.05.2012 23:40

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Il diritto di servitù

Il diritto di servitù è un tipico diritto reale; esso consiste in un peso imposto su di un fondo (fondo servente) per l’utilità di un altro fondo ( fondo dominante), appartenenti a diversi proprietari ( art. 1027 cc).

Il diritto di servitù è un diritto reale minore, con caratteri di assolutezza, tipicità, realità ed autosufficienza. Presupposto fondamentale per le servitù è l’utilità del fondo che può essere anche futura e la diversità di titolari tra proprietario del fondo dominante e proprietario del fondo servente. La servitù si costituisce per contratto, per legge, per usucapione e per destinazione del buon padre di famiglia.

Una particolare attenzione merita la servitù irregolare che si atteggia come un diritto personale riconosciuto ad un soggetto che si può esercitare su un fondo altrui. Non c’è rapporto tra i due fondi, ma solo tra soggetto e il fondo e con la costituzione della servitù il soggetto avente diritto può usufruire del fondo altrui.

Il proprietario del fondo servente è tenuto a compiere tutte quelle attività necessarie affinché il titolare del fondo dominante possa esercitare il diritto. La servitù si estingue per:

  1. rinunzia del proprietario del fondo dominante; scadenza del termine
  2. verificarsi di una condizione risolutiva
  3. abbandono del fondo servente
  4. prescrizione (per non uso ventennale)
  5. confusione; mancanza di utilità
  6. impossibilità di uso protratta per venti anni

Le servitù coattive si estinguono anche a seguito della sentenza che accerti il venir meno dei requisiti che sono stati la ragione imprescindibile per la costituzione della servitù stessa.

Avv Irene Coppola

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