Il diritto reale e’ una sorta di "signoria" che il titolare afferma su di una res. Il diritto reale paradigmatico è il diritto di proprieta’: facolta’ di godere e di disporre di un determinato bene in modo pieno ed esclusivo (cfr. art. 832 cc). I diritti reali minori (ius in re aliena) sono: il diritto di usufrutto, il diritto di superficie, il diritto di enfiteusi, il diritto di servitu’, il diritto di uso e di abitazione.
Il diritto reale è un diritto assoluto caratterizzato da un potere esercitato sul bene- affermato nei confronti dell’intera societas e, quindi, con valenza erga omnes. Esso rappresenta una situazione giuridica immediata ed autosufficiente, atteso che il titolare esercita il suo diritto sulla res indipendentemente dalla collaborazione altrui.
I diritti reali sono tipici perche’ espressamente previsti e disciplinati dalla legge e costituiscono un numerus clausus. Il diritto reale ha una tutela reale, nel senso che viene tutelato attraverso una serie di azioni volte al recupero o alla conservazione della “res”, in considerazione del fatto che il titolare ha diritto di godere del bene in modo pieno ed esclusivo.
I diritti reali si affermano su beni mobili, ma vengono disciplinati dal legislatore degli anni “40” soprattutto con riferimento ai beni immobili ed, in particolare, ai beni fondiari; essi sono soggetti al regime di pubblicità della trascrizione e tendono ad avere una considerevole durata nel tempo. Ulteriore caratteristica del diritto reale è il c.d. “diritto di sequela” o diritto “di seguito” inteso nel diritto, riconosciuto al titolare, di inseguire la res in oggetto, per riprenderla da chiunque, eventualmente la possegga in pregiudizio della sfera giuridica del legittimato.
avv Irene Coppola






