I motivi che spingono i contraenti alla stipula di una promessa contrattuale altrimenti detta contratto preliminare, possono essere vari:
- occorre tempo per effettuare ricerche necessarie per accertare l’effettività del diritto del “dante causa” o la libertà da vincoli
- occorre tempo per l’autorizzazione alla stipula di un incapace; occorre tempo per procedere alla esatta individuazione dell’oggetto
- occorre tempo per acquisire documenti, per ottenere procure, per attendere il ritorno di un delegato, ecc
- occorre tempo per incassare soldi o per liquidare investimenti ed avere i capitali per coprire finanziariamente la stipula di un contratto definitivo, ecc
Se il promittente o il promissario non osservano “la promessa a contrarre” assunta con la stipula del preliminare, si può ricorrere all’applicazione dell’art. 2932 c.c., che racchiude una delle sanzioni più severe previste dal nostro ordinamento, quella dell’esecuzione in forma specifica, qualora sia possibile e non sia esclusa dal titolo.
In altri termini, a fronte dell’inadempimento dell’altro, il contraente adempiente può fare ricorso immediato al Tribunale competente e chiedere una sentenza che “produca gli effetti del consenso non prestato” e, precisamente, può chiedere un provvedimento giurisdizionale affinché venga coattivamente effettuato il trasferimento del diritto reale (nel caso di preliminare di compravendita) senza che sia più necessaria la sottoscrizione del contraente inadempiente.
Trattasi di una sanzione efficace e definitiva che, in ogni caso, deve sempre fare i conti con le lungaggini del sistema giudiziario. Il contratto preliminare è una fattispecie negoziale che ben si adatta sia ai contratti tipici che ai contratti atipici, anche se, secondo alcuni autori, non sempre è compatibile con tutti i tipi di contratti.
A tal proposito, molto si discute circa la configurabilità del preliminare di donazione. Sembra preferibile la dottrina più accreditata, secondo cui il contratto di donazione è un atto di liberalità ed in quanto tale non suscettibile di nessuna coazione: il preliminare mal si concilia con lo spirito di liberalità tipico della donazione.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1323 cc, la causa è elemento essenziale del contratto; essa si configura come funzione economico-sociale del negozio; nel contratto preliminare la causa consiste nella ragione economico-sociale del contratto tipico o atipico che si stipula. In concreto la causa del preliminare, secondo gli autori più moderni, è la ragione che giustifica la stipula del contratto nella realta’ sociale e commerciale e si allinea con l’intento pratico che i contraenti mirano ad ottenere con un determinato modello negoziale.
Avv Irene Coppola






