Giovedi, 24 Maggio 2012

Ultimo aggiornamento23.05.2012 23:40

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Il contratto di comodato (seconda parte)

Se le parti convengono un termine per la restituzione della res oggetto del contratto di comodato, detto contratto avrà una durata particolare ed il comodante non potrà chiedere la restituzione prima di quella data, salvo un sopraggiunto e comprovato bisogno.

Se non è stabilita durata e non vi è uso, il comodante può chiedere in qualsiasi momento la restituzione del bene (contratto di comodato cd. precario).

La morte del comodatario consente al comodante di richiedere l’immediata restituzione del bene ai suoi eredi, a prescindere dalla durata pattuita. Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene che per l’uso determinato, né può concedere a terzi l’uso del bene senza espresso consenso del comodante.

L’inosservanza dei patti consente al comodante di chiedere ed ottenere la restituzione del bene e di ricorrere all’autorità giudiziaria per il risarcimento dei danni. Gli obblighi del comodante, in effetti, sono pressoché azzerati, anche in ragione della gratuità del contratto.

L’unico obbligo è quello di rispettare la durata del negozio, ma solo se non vi sono sopraggiunte necessità che consentono al comodante (per lo più proprietario del bene), in ogni caso, di ottenerne l’immediata restituzione.

Avv Irene Coppola

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