Giovedi, 24 Maggio 2012

Ultimo aggiornamento23.05.2012 23:40

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Il contratto di comodato (prima parte)

L’art. 1803 del codice civile definisce il contratto di comodato quel contratto con cui una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinche’ se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.

La forma del contratto di comodato è libera, verbale o scritta. Spesso la forma scritta risulta essere piu’ opportuna e piu’ utile, anche perche’ consente l’immediata prova del tipo negoziale evitando l’articolazione, in sede processuale, della prova per testimoni, spesso faticosa e lunga. In particolare, la forma scritta è consigliata quando oggetto del “prestito” consiste in un immobile (fabbricato o terreno che sia) anche di un certo valore economico.

Si ricorda che il comodato scritto e’ soggetto alla registrazione ed al pagamento della relativa imposta. Peculiare caratteristica del comodato è la sua gratuita’. Per gratuita’ deve intendesi la totale assenza di un “corrispettivo”. In altri termini, il comodante concede in uso il bene ed il comodatario non è obbligato a corrispondere un corrispettivo, ma puo’ e deve godere del bene in modo pieno ed assoluto rispettando pero’ l’uso pattuito, la destinazione ed il tempo del godimento.

Il pagamento di un corrispettivo vale a mutare la qualificazione tipica del contratto che sara’ non piu’ un comodato, ma una locazione i cui tempi e le cui condizioni sono assolutamente diversi. Il comodante ha interesse a stipulare questo tipo contrattuale per ottenere dal comodatario che ha in uso il bene un servizio di controllo, di custodia e di sorveglianza del bene stesso.

avv Irene Coppola

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