La strada interpoderale o vicinale ad uso pubblico, altrimenti detta “soggetta ad uso pubblico”, è inserita in un elenco redatto dal Comune. L'inserimento della strada nell'elenco non ha carattere costitutivo assoluto (e permanente), ma fa solamente presumere l'uso pubblico.
L'uso pubblico della strada deve essere effettivo e richiede la sussistenza di più fattori: il passaggio esercitato iure servitutis pubblicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale; la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di tipo generale, anche per il collegamento con la pubblica via; un titolo valido a sostenere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile; la costituzione di un consorzio obbligatorio da parte degli utenti.
I Giudici di Palazzo Spada, con giurisprudenza ormai consolidata, hanno anche recentemente affermato che: “La iscrizione di una strada vicinale nell’elenco delle strade di uso pubblico del Comune comporta una presunzione di pubblicità della strada stessa che può essere superata solo con l’accertamento in sede giudiziaria civile della sua natura privata.
In primo luogo si deve precisare che l’utilizzo della strada sia per il transito pedonale che con mezzi a motore, anche se si ritiene che sia necessario percorrerla con fuoristrada o con mezzi agricoli, non esclude la transitabilità e anche se la strada, ove sottoposta ad idonei interventi di manutenzione, potrebbe consentire il suo utilizzo anche con autoveicoli ordinari.
In secondo luogo, la strada vicinale consente un collegamento più breve, anche se al momento come si è detto non agevole ma pur sempre alternativo. La circostanza che alcuni appezzamenti di terreno di proprietà di terzi siano raggiungibili con la vicinale depone ulteriormente per il suo carattere pubblico”.
avv Irene Coppola






