Giovedi, 24 Maggio 2012

Ultimo aggiornamento23.05.2012 23:40

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Il curatore fallimentare

Nelle procedure fallimentari pre-riforma, il curatore può essere revocato “sic et simpliciter” senza nessuna possibilità di tutela. Difatti, solo con la riforma della legge fallimentare intervenuta con il D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed il D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169) è stato introdotto l’art. 37.(1), che testualmente recita:

“Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, è ammesso reclamo alla Corte di Appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto(1)".

Detto enunciato normativo è irrimediabilmente irretroattivo. Conseguentemente sono fuori dall’ambito normativo tutte le procedure fallimentari pendenti in epoca antecedente alla riforma. Ergo il curatore fallimentare revocato anche ingiustamente prima della riforma, non può adire la Corte di Appello per chiedere la revoca del provvedimento sanzionatorio immeritato.

Senza dubbio va premiata la sensibilità del legislatore della riforma, che configura - expressis verbis - la tutela del curatore fallimentare riconoscendogli pieno diritto a difendersi ed a reclamare anche un eventuale provvedimento di revoca nelle opportune sedi, quando esso sia decisamente viziato, ma non può tacersi la delusione per il difetto di una tutela più ampia, comprensiva anche di fattispecie antecedenti alla novella, come molti seri professionisti avrebbero auspicato.

De iure condendo, non può non confidarsi nell’intervento del legislatore per emendare la norma e renderla applicabile anche ai casi pregressi. E’ un’esigenza propria di uno Stato di diritto.

(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
(2) Comma inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 37. Revoca del curatore.
1. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.
2. Il tribunale provvede con decreto, sentiti il curatore ed il pubblico ministero."

Avv Irene Coppola

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