Il rito sommario è un procedimento a cognizione piena non inquadrabile in quelli sommari. Trattasi di un principio stabilito dal Tribunale di Varese che, investito di un giudizio circa un inadempimento contrattuale, ha ritenuto di dover precisare, in via preliminare, la qualificazione giuridica del rito sommario di cognizione configurandolo come procedimento di plena cognitio.
Difatti la riforma del 2009, propone, de jure condendo, la concentrazione dei procedimenti civili in tre riti, tra cui prevale il sommario (collocato nell’ambito dei procedimenti civili di natura contenziosa) con la prevalenza dei caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione.
E’, inoltre, espressamente prevista la “comunicabilità” tra il rito sommario di cognizione e il rito ordinario, proprio perché si tratta di procedimenti ontologicamente non differenziati. Il provvedimento con il quale viene definito il rito di cognizione produce gli stessi effetti di cui all’articolo 2909 c.c., ovvero di cosa giudicata, tipico di un procedimento speciale di cognizione piena.
Avv Irene Coppola






