Giovedi, 24 Maggio 2012

Ultimo aggiornamento23.05.2012 23:40

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Promessa di vendita di appartamento e certificato di agibilità

Se il promittente venditore non produce il certificato di agibilità relativo all’immobile promesso in vendita all’atto della stipula del rogito notarile, il contratto preliminare può essere risolto per grave inadempimento, anche se l’omessa certificazione dovesse derivare dalla inerzia del Comune.

E’ questo un principio affermato dalla Suprema Corte nella recente sentenza 25040/2009: “Nelle vendite immobiliari il certificato di agibilità è essenziale dal momento che viene in rilievo l'interesse dell'acquirente ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere una determinata funzione economico-sociale e quindi a soddisfare i concreti bisogni che inducono il compratore all'acquisto, tal che il requisito del certificato di agibilità è essenziale, anche per costante giurisprudenza di legittimità, ai fini del legittimo godimento e della commerciabilità del bene;

da queste considerazioni consegue che la mancanza di quel documento, al momento della diffida ad adempiere, costituisce grave inadempimento del venditore ed alla luce di tale circostanza il rifiuto del promissorio acquirente di stipulare l'atto pubblico di trasferimento deve ritenersi pienamente giustificato. Né rileva la circostanza che nelle more della controversia il certificato sia stato regolarmente conseguito”.

Dalla lettura della sentenza in commento risulta che il venditore (rectius: promittente venditore) ha l’onere o meglio l’obbligo di attivarsi per ottenere, a tutti i costi, il certificato di agibilità dell’immobile promesso in vendita, documento essenziale ed indispensabile per il trasferimento del diritto di proprietà del cespite, a nulla rilevando giustificazioni circa il suo mancato rilascio.

Il certificato di agibilità è, in definitiva, un adempimento che ha un valore oggettivo a carico del venditore: senza il certificato l’immobile non solo non può essere venduto e, quindi, non può essere trasferito ed il promissario acquirente ha diritto ad agire per il risarcimento dei danni nei confronti del promittente venditore.

Avv Irene Coppola

Commenti 

 
#3 barox 2011-09-17 15:28
L'impresa e' responsabile x 10 anni. Perchè devi sobbarcarti le spese per una cosa che non dovresti fare tu? Intima l'impresa di richiederle i danni se non provvede a mettere il comune nelle condizioni di produrre il certificato di agibilità, ovvero il verificarsi delle condizioni per il famigerato silenzio assenso ai sensi dell'art. 25 comma 4 del DPR 380/01.
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#2 Roberta 2011-02-18 18:45
Non è affatto così. :-| A me è stata venduta una casa senza il certificato di agibilità e senza neanche la conformità degli impianti. Tre anni dopo l'acquisto si è allagato l'appartamento inferiore perchè tutti i tubi di scarico hanno ceduto. Sembra che non ci siano le pendenze per la realizzazione di un regolare impianto idrico-sanitario. Casa nuova, ricavata dal frazionamento di un appartamento più grande, in una piccola cittadina (Viterbo), zona periferica, 45 metri quadri, pagata 120mila euro. Acquistata regolarmente, atto notarile, mutuo trentennale ecc. Ad oggi la casa è chiusa, inagibile. Questa è l'Italia, il Paese delle Libertà.
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#1 Filomena 2011-02-15 17:14
Putroppo pare che per le case vendute nel
2006 non sia così; Mi sono accorta dopo anni che mi è stata venduta una casa senza agibilità e mi sono dovuta sobbarcare tutti i costi per recuperare certificazioni e permessi del comune.
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