Giovedi, 24 Maggio 2012

Ultimo aggiornamento23.05.2012 23:40

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Tutto quanto c'è da sapere sul rapporto avvocato-cliente

Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia. L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l’interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l’incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita.

L’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l’assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto nell'art. 45. (1)

[Art. 45 : Accordi sulla definizione del compenso. E' consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, fermo il principio disposto dall'art. 2233 del Codice civile]

(1) Canone così modificato dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007. La precedente versione così recitava: "II - L’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l’assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale".

“Tratto dal codice di deontologia forense”

Avv Irene Coppola

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