Molto si discute sulle modalità di presentazione del rendiconto. Secondo alcuni il custode deve limitarsi a rendere il conto della gestione indicando semplicemente le entrate e le uscite, ovvero l’attivo ed il passivo. Secondo altri, invece, il custode, pur essendo un pubblico ufficiale, non è esonerato dal relazionare e, quindi, alla cessazione dell’amministrazione provvisoria, non può limitarsi ad un arido elenco di movimenti in danaro, ma deve fornire una relazione dettagliata sulla sua attività e sulla opportunità dell’adozione di strategie imprenditoriali, soprattutto quando si è in presenza di una custodia gestoria, quale quella di un complesso aziendale.
Il custode è civilmente responsabile, a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti del titolare del bene in custodia derivante da violazione degli obblighi del suo pubblico incarico; è civilmente responsabile a titolo di responsabilità extracontrattuale per i danni arrecati anche a terzi nel corso della sua gestione. Il custode guidiziario, alla fine della sua gestione, ha diritto al rimborso delle spese documentate ed al compenso per l’attività professionale svolta. Il tema del compenso da corrispondere al custode si rivela da sempre piuttosto spinoso, perché il legislatore nulla dice. Sicuramente il provvedimento di liquidazione del Tribunale avrà la configurazione del decreto con valenza di titolo esecutivo, ma i criteri o la tariffa da seguire per la determinazione del quantum sono piuttosto oscuri.
La Corte Costituzionale, seppur in modo generico, con la sentenza del 21 aprile 1989, n. 230, in riferimento anche al disposto dall’art. 2-octies, co. 4, della l. 31 maggio 1965, n. 575, ha ribadito che i criteri generali per la determinazione del compenso spettante al custode dei beni oggetto di sequestro giudiziario o di sequestro conservativo civile vanno improntati al valore del patrimonio, all'opera prestata, ai risultati conseguiti, all’impegno professionale profuso, in considerazione anche delle tariffe professionali o locali e gli usi. Ma nonostante tutto, il problema è ancora irrisolto e trova spesso e volentieri una giurisprudenza non conforme sul punto.
Secondo altri,il custode andrebbe liquidato con gli stessi parametri indicati dalla legislazione speciale per gli amministratori dei beni sequestrati alla mafia. Per altri la liquidazione del compenso del custode andrebbe fatta secondo criteri equitativi, in ragione dell’attività svolta e delle difficoltà incontrate nel corso della gestione nel caso concreto, valutando, di volta in volta, il quantum più congruo per compensare “giustamente” il professionista incaricato. Secondo altri ancora, anche al custode avvocato andrebbero applicate le tariffe previste per i dottori commercialisti, certamente più dettagliate e precise rispetto al tariffario forense che presenta una lacuna effettivamente decisa.
Non pochi Tribunali ritengono che al custode giudiziario debbano applicarsi le tariffe (previste) per il curatore fallimentare e per il commissario giudiziale. Ma tale assunto appare difficilmente condivisibile, soprattutto se si pensa che la disciplina fallimentare costituisce forse la più speciale tra le leggi speciali ed è, dunque, insuscettibile di interpretazione analogica. De iure condendo, è più che mai auspicabile un intervento normativo sul punto al fine di evitare disparità di trattamenti ovvero applicazioni di compensi troppo bassi per un’attività così complessa e difficile come è quello del custode giudiziario. Avverso il del decreto di liquidazione del compenso del custode è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
Avv Irene Coppola







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