In mancanza di direttive del giudice, si ritiene che il custode possa e debba, con la diligenza del buon padre di famiglia, compiere da solo tutti gli atti di ordinaria amministrazione del bene e gli atti, anche di straordinaria amministrazione e di disposizione, indilazionabili (es. vendita di beni immediatamente deperibili), mentre per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione il custode necessita della previa autorizzazione del giudice della custodia.
Ad esempio, il custode no può stipulare un contratto di locazione avente ad oggetto il bene in custodia senza autorizzazione del giudice. Tale divieto è espressamente codificato. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che sia atto di ordinaria amministrazione l’attività consistente nel deposito presso una banca o un ufficio postale delle somme relative ai canoni di locazione dell’immobile in custodia, benché, trattandosi di res fungibili, il depositario ne divenga proprietario con l’obbligo di restituire il tantundem. Ma spesso anche in questo caso molti Tribunali ritengono che l’accensione di un libretto bancario da parte del custode debba essere previamente autorizzato.
L’atto compiuto senza la necessaria autorizzazione è sicuramente inefficace, perché esso è configurato e configurabile come atto compiuto dal falsus procurator, anche se può intervenire in qualsiasi momento la ratifica dall’autorità giudiziaria e divenire, in tal modo, produttivo di effetti. Un tipico esempio di custodia gestoria é quello di custodia giudiziaria di un’azienda. Il custode giudiziario di un’azienda si surroga, sia pure temporaneamente, al suo titolare e, quindi, al suo imprenditore.
Quando oggetto della misura cautelare é un’azienda, la custodia si complica perché il custode è un ausiliare del giudice che si immerge a pieno titolo in una realtà economica in divenire ove necessitano non solo requisiti e conoscenze tipiche di un imprenditore per portare avanti l’attività economica e garantire le esigenze di conservazione tipiche dell’istituto in esame, ma anche uno sfoggio di preparazione tecnica relativa a quel ramo d’impresa. L’esperienza insegna che non sempre è possibile trovare un custode che abbia i veri e propri requisiti di un imprenditore, soprattutto se si considera che il custode è spesso e volentieri un libero professionista il cui ruolo stride, o meglio, si appalesa incompatibile con quello di un imprenditore.
Per far fronte alle prospettate evenienze, spesso il custode chiede al giudice di potersi avvalere di terzi muniti di titoli abilitativi per l’esercizio di una impresa. Si discute se nel caso di gestione custodiale di una azienda (realtà dinamica in continuo divenire), il custode debba essere considerato un autonomo gestore con pieno titolo per ottenere tutte le organizzazioni gestorie a suo nome e quindi con regolare accesso ad ogni autorizzazione abilitativa anche di carattere amministrativo, oppure se il custode si sostituisce tout court all’amministratore surrogato ed ex lege già abilitato a compiere gli atti, ferme le autorizzazioni giudiziarie se richieste. Il problema è ancora aperto.
Il curatore fallimentare non può agire in giudizio personalmente se non a mezzo di avvocati; il custode giudiziario, se avvocato, può agire in giudizio ex art. 86 cpc, previa autorizzazione del giudice. Come sopra accennato, gli obblighi del custode consistono essenzialmente nella conservazione, amministrazione ed eventuale incremento della res in custodia. Occorre, però, sottolineare un ulteriore obbligo del custode: l’obbligo di rendiconto. Dalla previsione codicistica ex art. 593 c.p.c. si evince che il custode, ogni tre mesi, salvo che un diverso termine sia stabilito dal giudice, deve presentare il conto parziale e, alla cessazione dell’incarico, deve presentare il conto finale della sua gestione.
Nella pratica, però, il rendiconto parziale non viene quasi mai depositato agli atti nei tempi previsti, anche perché il rapporto di scambio e di corrispondenza con il giudice è così intenso che il custode, in definitiva, rende il conto della gestione ogni giorno. Inoltre, giova precisare che, il rendiconto presuppone, in ogni caso, una movimentazione di danaro quando essa sussiste escludendosi, perciò, in tutti gli altri casi. Al rendiconto parziale ed a quello definitivo della gestione provvisoria vanno allegati i documenti giustificativi.
Il custode provvede a depositare il rendiconto in cancelleria; il cancelliere provvede a darne notizia al giudice della cautela il quale fissa l’udienza per la comparizione e per la discussione del rendiconto stesso prima di procedere alla sua approvazione. In caso di contestazioni - spesso pretestuose se avanzate da parti estremamente litigiose che spesso creano e cercano troppi ed inutili affanni processuali - il giudice deciderà con ordinanza non impugnabile la soluzione.
Avv Irene Coppola







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