Una volta assunto l’incarico, il custode non potrà rifiutarsi di espletarlo anche se ha facoltà di chiedere, in qualsiasi momento, di essere sostituito.La sostituzione, a cura del giudice della cautela, può avvenire anche d’ufficio ovvero su istanza di una delle parti, qualora dovessero emergere ragioni di conflitto e/o di incompatibilità. Alla sostituzione del custode, il giudice provvede con ordinanza, anche se, in genere, è sempre opportuno sentire previamente le parti ed il custode stesso.
Il custode giudiziario è stretto collaboratore del giudice; il legislatore lo definisce ausiliario del giudice e, pertanto, egli può andare direttamente dal giudice che lo ha nominato per conferire ed interloquire sulle vicende della gestione provvisoria: il rapporto é strettamente fiduciario e diretto e le parti sono esterne. Non si condivide, perciò l’indirizzo di una giurisprudenza, per la verità minoritaria, che forse per eccessiva prudenza o per altre ragioni, preferisce, tranne che in casi di stretta urgenza e necessità, disporre sempre la comparizione delle parti anche quando non é nè prevista, né richiesta dal legislatore codicistico, per consentire anche alle parti - che, in verità, non potrebbero interferire nella gestione se ne sono state spogliate - di suggerire, opporsi o controdedurre ad iniziative custodiali e/o a provvedimenti giudiziari.
E’ possibile nominare anche più custodi per un medesimo bene, anche se la nostra esperienza giurisprudenziale conosce quasi esclusivamente la custodia unipersonale. Nel particolare ambito della custodia giudiziaria, il giudice deve essere più che mai esperto e capace per poter adottare provvedimenti in tempi brevi per lo più indirizzati e/o suggeriti dalle relazioni del custode giudiziario. Ebbene - giova ricordare - però, che il custode non può in alcun caso surrogarsi, né essere surrogato all’autorità giudiziaria. Il custode è solo ed esclusivamente un ausilario del giudice, ma è il giudice a dover adottare provvedimenti; è il giudice a dover decidere; il custode è esclusivamente un esecutore di disposizioni giudiziarie o un mero suggeritore/propulsore di provvedimenti.
Il giudice deve provvedere, senza incorrere in lungaggini processuali con inutili e defatigatorie convocazioni delle parti, per evitare nocumenti all’amministrazione provvisoria ed alle esigenze di immediatezza degli interventi disposti. Il decreto inaudita altera parte è la regola; l’ordinanza, invece, costituisce l’eccezione della gestione custodiale.
Il compito fondamentale del custode è quello di conservare ed amministrare; esso è strumento dell’autorità giudiziaria, organo ausiliario di giustizia; è pubblico ufficiale ed è sostituito dal Tribunale al titolare dei beni che gli sono stati dati in gestione provvisoria. Il custode deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia al fine di preservare e, se possibile, incrementare il valore economico del bene in custodia. In genere è il giudice della cautela a precisare e delimitare i compiti del custode, nonché i criteri alla cui stregua essi devono essere svolti.
Non sempre, però, l’individuazione dettagliata dei compiti del custode risulta nel contenuto del provvedimento giudiziario di nomina dell’ausiliare. Questa prassi purtroppo consolidata crea non poche incertezze sia per il pubblico ufficiale, che spesso da solo deve affrontare problematiche non facilissime, sia per le parti in causa che osservano e seguono la gestione di un bene e/o di un patrimonio momentaneamente affidata ad un amministratore del Tribunale.
Irene Coppola







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