In molte ipotesi previste dal nostro ordinamento, il Giudice conferisce ad un terzo incarichi di custodia giudiziaria che, in altri termini, sono incarichi di gestione, di conservazione o di amministrazione di beni, da esercitarsi sempre sotto la vigilanza e la direzione del potere giudiziario. Il soggetto destinatario di un siffatto incarico giudiziario - altrimenti detto anche di gestione provvisoria - può e deve custodire ed amministrare la res, con eventuale incremento di valore.
In ragione del tipo di gestione, il custode nominato atteggia in modo diverso la sua opera. Gli incarichi possono essere a carattere meramente conservativo o a carattere gestorio. La disciplina della custodia giudiziaria è scarna e lacunosa. Vi sono, difatti, pochissime norme che ne tratteggiano la figura e ne disciplinano le funzioni all’interno del nostro codice civile. Il custode giudiziario viene nominato dal Giudice (civile o penale) all’interno di procedimenti che presuppongono lo spossessamento di un bene (mobile e/o immobile) o di determinati beni nei confronti di alcuni soggetti, sia per esigenze cautelari che per esigenze conservative dei beni stessi.
Nella pratica, la scelta del custode, qualora non cada su uno dei contendenti (cd. custodia interna), viene, di norma, effettuata tra gli iscritti negli albi degli avvocati e/o dei dottori commercialisti (cd. custodia esterna). Trattandosi di un incarico di natura pubblicistica ed in considerazione delle responsabilità che comporta, deve, tuttavia, ritenersi che in nessun caso possa essere nominato custode chi non abbia raggiunto la maggiore età, chi risulti interdetto, inabilitato, fallito o chiunque si trovi in stato di interdizione dai pubblici uffici.
Entro questi limiti, spetterà, pertanto, al giudice individuare un soggetto idoneo per qualità morali e capacità personali e, se del caso, professionali,(come è sempre più auspicabile) ad espletare l’incarico. Il provvedimento di nomina deve contenere il nome del custode giudiziario, il procedimento di riferimento, i beni da custodire, l’individuazione dei compiti dell’amministratore-custode (o per lo meno l’individuazione dei compiti principali) e, se possibile, la durata della stessa custodia.
Detto provvedimento giudiziario va comunicato al custode dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario e notificato anche alle parti (adempimento che nella pratica non sempre viene effettuato). Il custode può accettare o non accettare l’incarico. L’accettazione può essere espressa o tacita. L’accettazione espressa è atto unilaterale non recettizio che può essere formale o non formale.
Avv Irene Coppola







Commenti
le contestazioni vengono fatte al curatore giudiziario?
altrimenti a chi vengono fatte?
grazie
cordiali saluti toni