La riforma del processo civile prevede una nuovo istituto : la mediazione finalizzata alla conciliazione di tutte le controversie in materia civile. Organismi di mediazione possono essere istituiti dagli ordini professionali e il mediatore, sul quale è prevista la vigilanza ministeriale, sarà un professionista con requisiti di terzietà.
Il verbale di accordo, omologato dal presidente del tribunale, costituirà titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Presso il Ministero di Giustizia sara’ istituito il registro dei mediatori processuali. Per il Ministro Alfano si tratta di una «straordinaria innovazione che introduce un nuovo istituto giuridico finalizzato alla deflazione del sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo». Il ministro ha auspicato «che anche l'Anm possa dare il suo sostegno alla riforma della mediazione, che ha lo scopo di non mandare tutto e sempre davanti al giudice».
La mediazione - possibile per «tutti i diritti disponibili in materia civile e commerciale» e condotta da un «soggetto professionale, qualificato e terzo» - non dovrà durare più di quattro mesi e potrà essere di due tipi: facilitativa, [nel caso in cui le parti siano aiutate a raggiungere un accordo i ed aggiudicativa [quando, il terzo mediatore interviene e propone la definizione della quaestio distribuendo torti o ragioni. Il nuovo istituto conciliativo potra’ articolarsi in tre tipi: obbligatorio, facoltativo e demandato dal giudice.
avv Irene Coppola






