La pronuncia della Corte di Cassazione (Sent. 13953/2007) rappresenta ormai un punto di riferimento cardine per l’affermazione di fondamentali principi in diritto in tema di responsabilita’ sanitaria.
Se il medico opera all’interno di una struttura (ente ospedaliero o casa di cura privata), il paziente instaura un rapporto contrattuale con la struttura stessa ed un rapporto contrattuale con il professionista.
La struttura - privata o pubblica - si assume l’obbligo di mettere a disposizione del paziente anche il personale medico ausiliario, il personale paramedico e le attrezzature necessarie anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze. Il paziente si obbliga al pagamento di un corrispettivo (assicurazione privata, servizio sanitario nazionale, altro ente) nei confronti del contraente ente - professionista. Il medico ha l’obbligo di utilizzare tutte le conoscenze dell’arte medica e tutta la sua capacita’ per curare la salute del paziente.
La responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale ed è configurabile ai sensi dell'art. 1218 c.c. La casa di cura o l’ente, percio’, sono responsabili per i danni eventualmente subiti dal paziente a causa ed in seguito ad un trattamento sanitario non congruo effettuato da un medico legato (da qualsiasi rapporto negoziale) alla medesima struttura clinica. Caratteristica principale della responsabilita’ contrattuale è la presunzione di colpa a carico dell’Ente, nel senso che il danneggiato non ha l’onere di provare alcunche’ se non il rapporto contrattuale e cioe’ di essere stato sottoposto ad un trattamento sanitario dannoso ad opera di X o di Y ente sanitario.
L’ente puo’ liberarsi dalla responsabilita’, ma deve fornire una difficile prova liberatoria per lo piu’ data dal caso fortuito o dalla forza maggiore; solo in tal modo si “slega” completamente l’evento lesivo sia dalla struttura clinica sia dall’ intervento dei sanitari. In tema di responsabilità contrattuale, si applica la norma di cui all'art. 1228 c.c. che, nell'adempimento dell'obbligazione, rende responsabile il debitore anche dell'opera dei terzi, di cui egli si avvale, disciplina questa riferibile anche al rapporto tra medico operatore e personale di supporto messogli a disposizione da una struttura sanitaria dalla quale il medico non dipende.
In particolare, poi, occorre considerare che dal chirurgo operatore è certamente esigibile un dovere di controllo specifico sull'attività e sulle iniziative espletate dal personale sanitario con riguardo a possibili e non del tutto imprevedibili eventi che possono intervenire non solo durante, ma anche prima dell’intervento e in preparazione di esso". Corte di Cassazione (Sent. 13953/2007)
avv Irene Coppola






