Secondo le ultime normative il fabbricato rurale conserva i caratteri della ruralità se presenta le caratteristiche che seguono:
- deve essere posseduto da proprietari e/o affittuari conduttori del terreno cui il fabbricato stesso viene dichiarato asservito (o da familiari conviventi a loro carico)
- deve essere utilizzato come abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola
- il terreno cui il fabbricato è asservito deve essere non inferiore ad 1 ettaro e censito al catasto terreni (per le colture specializzate non inferiore a 3000 mq) e trovarsi nel comune del fabbricato o in comuni confinanti
- il soggetto che conduce il fondo deve conseguire un volume di affari da attività agricole superiore alla metà del suo reddito complessivo (se il dichiarante è esonerato dalla dichiarazione IVA, il volume di affari si presume di 20 milioni della moneta di vecchio conio); per i comuni considerati montani, ai sensi della legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.
Le abitazioni accatastate come A1 o A8, ovvero aventi le caratteristiche "di lusso" descritte nel D.M. 02.08.1969, non possono comunque essere riconosciute rurali. Nel caso di più unità immobiliari esistenti sul terreno i requisiti devono essere soddisfatti per ciascuna di esse. Nel caso di utilizzo di più proprietari del fabbricato rurale, i requisiti devono sussistere almeno in capo ad uno dei soggetti.
Nel caso di utilizzo da parte dei componenti lo stesso nucleo familiare, la ruralità è subordinata all'ulteriore condizione che i fabbricati non superino i 5 vani catastali + 1 vano per ogni abitante oltre il primo; gli 80 mq + 2° mq per ogni abitante oltre il primo. Se il fabbricato presenta ancora il carattere della ruralità, così come dettagliatamente precisato dalla normativa in vigore, esso non è sottoposto al pagamento dell’Ici e gode di benefici fiscali. Se i requisiti sopra descritti (sia di carattere soggettivo che oggettivo) vengono a mancare, il fabbricato non è più considerato “rurale” e deve essere accatastato al catasto urbano per essere sottoposto a pesi fiscali.
Avv Irene Coppola







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