Giovedi, 24 Maggio 2012

Ultimo aggiornamento23.05.2012 23:40

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L’obbligo di trasparenza delle operazioni bancarie e l’obbligo di informare gli investitori

La Banca ha l’obbligo di informare, in modo corretto ed esaustivo, il risparmiatore circa l’investimento proposto ed effettuato. Il cliente deve compilare, per iscritto, un modulo da cui si evinca la sua propensione al rischio in base all'età, alla professione e alle condizioni patrimoniali. Se non viene osservato l’obbligo di trasparenza e di informazione, la banca è tenuta al risarcimento dei danni nei confronti degli ignari risparmiatori.

E’ questo un principio che si è andato sempre piu’ affermando per la effettiva tutela del consumatore , soprattutto alla luce degli scandali bancari e dei crak finanziari che hanno interessato molti paesi negli ultimi anni. Il Tribunale di Piacenza, con la recente sentenza 546/2009, ha, infatti, condannato una banca al pagamento di circa 22.000,00 euro in favore di una cliente per un investimento effettuato in titoli di stato argentini, in relazione ad una causa intentata da alcuni consulenti legali dell’associazione di consumatori.

Nella sentenza testualmente si legge che “l’intermediario finanziario è tenuto, nello svolgimento della sua attività, a garantire una conoscenza effettiva del prodotto venduto, misurato e rapportato al profilo di investimento del cliente, verificando, ai sensi della previsione di cui all’art. 29 Reg. Consob (espressione del principio della suitability rule), che il cliente abbia compreso le caratteristiche essenziali dell’operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla sua situazione patrimoniale (Tribunale Bologna, 22 maggio 2007; Tribunale Firenze, 18 febbraio 2005).

Con riguardo, quindi, alle modalità attraverso le quali il dovere di informazione sancito dalle disposizioni richiamate si estrinseca, si rileva che la stessa normativa richiamata indica quali ne siano le componenti essenziali, costituite dalla sottoscrizione da parte dell’investitore del contratto relativo alle prestazioni del servizio di investimenti e dei servizi accessori (art. 23 TUF e 30 Reg. 11522 del 1998),dalla consegna al medesimo del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, nonché, limitatamente ad ipotesi particolari, mediante consegna del prospetto informativo di cui all’art 94 TUF”.

Irene Coppola

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